Gestisci i tuoi rifiuti

Districarsi nel complicato mondo delle norme che regolano la gestione dei rifiuti non è cosa semplice, nemmeno per chi vi opera a titolo professionale.

Ad oggi, non sono stati emanati tutti i decreti ministeriali previsti per dare piena operatività al Testo Unico Ambientale (Dlgs. 152 e successive modifiche e integrazioni). Aggiunto a tutte le altre normative specifiche che interagiscono con la disciplina sui rifiuti, tanto basta a comprendere che l’insieme normativo è un vero e proprio labirinto da cui risulta spesso difficoltoso uscire.

A & C. ti aiuta a scoprire cosa occorre fare e ti guida in questo intricato percorso: trova qui la risposta alle tue domande.

Che cosa è il Registro di Carico e Scarico?

È un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni  (es. data di produzione, data di gestione, peso, quantità smaltita, ecc.) relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Chi è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico?

Tutti i produttori di rifiuti, ad eccezione di quelli previsti dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, la quale esclude  le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Qual’è il Modello di Registro Carico e Scarico?

Il modello da utilizzare è quello previsto dal D.M. 1 aprile 1998 n. 148, dettagliato nell’allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998.

In particolare:

  1. Modello A per produttori e gestori
  2. Modello B per intermediari

Il registro si acquista in cartoleria: in questo caso, la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel D.M. 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.

Il registro può essere anche informatico, cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; anche in questo caso, il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà, attraverso la procedura informatica, a numerare e intestare con il nome dell’impresa o ente. In questo caso, il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

Vidimazione

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere vidimato, dalla Camera di Commercio di competenza, prima del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

Composizione

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è composto da:

  • un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell’impresa (ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell’unità locale dell’impresa), attività dell’impresa, data e numero della prima e dell’ultima registrazione effettuata sul registro.
  • una serie di pagine da compilare con data di carico e scarico dei rifiuti, caratteristiche del rifiuto (codice CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo), peso (in mq o Kg), luogo di produzione ed eventuale intermediario.

Si distinguono modello A e B, rispettivamente riservati a produttori intermediari/trasportatori.

Disponibilità

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all’autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.

Con quali cadenze va aggiornato il registro di carico e scarico?

Per i produttori di rifiuti non pericolosi che non eccedono le 10 Tonnellate/anno, i registri possono essere tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizi in forma “multiaziendale”, le medesime associazioni di categoria o loro società di servizi provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.

Negli altri casi le annotazioni di carico/scarico vanno effettuate entro i 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

ATTENZIONE – Tutti i rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, devono essere caricati sul registro; non è possibile avere formulari di avvenuto smaltimento a cui non corrispondano registrazioni di carico/scarico sul registro.

ATTENZIONE – Per le aziende che variano la ragione sociale, anche solo in modo parziale, occorre attivare un nuovo registro poiché la movimentazione dei rifiuti caricati e scaricati sono di competenza dell’azienda che fino alla data della variazione ha esercitato l’attività.

Tempo di custodia dei registri di carico e scarico e Formulari

I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.

Luogo di custodia dei registri di carico e scarico

I registri di carico e scarico devono essere tenuti presso l’insediamento produttivo.

Cos’è la Dichiarazione Annuale dei rifiuti (MUD)?

Il Mud è il Modello unico di dichiarazione ambientale. L’articolo 189 c.3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunichino annualmente alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile, con riferimento all’anno precedente, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  • Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Cosa tenere presente quando si producono i rifiuti?

Quando smaltire.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale o quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi; (Es. 10 metri cubi di non pericolosi – un’area di 5 x 2 x 1 mt – e 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi Es. un’area di 5 x 2 x 2 mt ). Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno ( dal primo carico sul registro dopo l’ultimo smaltimento) se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i metri cubi sopra specificati.

Il detentore di rifiuti ha l’obbligo di controllare che i soggetti (trasportatore, destinatario ed eventuale intermediario)  siano autorizzati alle attività di raccolta, smaltimento e recupero.

Come organizzare al meglio i rifiuti prima dello smaltimento

Il  produttore, sin dal  deposito temporaneo, deve  identificare in modo univoco e chiaro ogni rifiuto prodotto, in modo da evitare la miscelazione o il raggruppamento di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e, in generale, rifiuti con differenti caratteristiche di pericolo.

È fondamentale, quindi, una volta individuato il corretto codice CER, lo stato fisico e le eventuali caratteristiche di pericolo, dotare ogni collo (es. fusti, scatole, big-bag, etc.) di un’idonea etichetta identificativa, contenente le seguenti informazioni:

  1. produttore del rifiuto;
  2. CER;
  3. descrizione specifica del rifiuto;
  4. stato fisico;
  5. caratteristiche di pericolo associate (HP) e, nel caso di un rifiuto  pericoloso,i corrispondenti simboli di pericolo;
  6. dati ADR, nel caso di rifiuti soggetti alla normativa del trasporto delle merci pericolose.

Si ricorda, inoltre, che, nel caso di rifiuti pericolosi, prima dell’inizio del trasporto, su ciascun collo dovranno essere necessariamente apposte le seguenti etichette:

  •  “R” nera su fondo giallo
  •  qualora soggetto a trasporto in ADR, i simboli relativi alla classe di rischio ADR, o alle classi ove ci sia un rischio cosiddetto secondario.

N.B.: in caso di controllo, sia sul luogo di produzione che durante il trasporto, rifiuti idoneamente confezionati e chiaramente etichettati semplificano la verifica e, soprattutto, riducono il margine di interpretazione, tutelando la sicurezza e la conformità legislativa dell’intera filiera di gestione del rifiuto, dall’origine alla destinazione finale.